15.02.2016 – I cittadini di Pulsano con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati, poichè uno scalino o un palo per la segnaletica verticale o un traliccio sono loro d’impedimento nelle varie occasioni di vita sociale.
L'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione. Con la legge n. 13 del 1989, sono state introdotte tre condizioni, che dovrebbero essere
rispettate per qualsiasi edificio residenziale pubblico e privato:l’accessibilità; l’adattabilità, la visitabilità.
Una vera offesa per tutti i cittadini di Pulsano è lo stato di degrado dell’intero territorio, ma ancor più grave sono le barriere architettoniche che rendono difficoltoso o, in alcuni casi, impossibile il transito in alcune vie ai cittadini diversamente abili, come: marciapiedi non a norma sul quale sono stati posizionati dei pali per la segnaletica verticale, dei tralicci e scale per l’accesso nelle abitazioni, rendendo impossibile il transito dei pedoni sullo stesso.
Bisogna sottolineare che molti di questi marciapiedi sono stati realizzati da privati su terreno privato, adibito dal Comune di Pulsano ad uso pubblico senza alcun esproprio e senza risarcire i cittadini a cui sono stati sottratti detti spazzi.
Queste barriere rendono, ai cittadini diversamente abili, impossibile il transito sui marciapiedi obbligando gli stessi a percorrere lunghi tratti del Paese sulle corsie dedicate alle auto, mettendo a rischio la propria incolumità. Una vera vergogna questa che rende ancora più difficoltosa la vita di detti cittadini.
L’Art 24/VII della Legge 104/92 prevede che:
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 prevede:
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.
Scrivi commento